Le regole sulla territorialità dei servizi

La guida allegata esamina le attività necessarie per determinare la corretta regola di territorialità ai fini IVA delle prestazioni rese o ricevute, in capo ad operazioni con il Regno Unito.

La Brexit non ha determinato significativi impatti sul trattamento IVA delle prestazioni di servizio, tuttavia, si devono considerare le seguenti conseguenze:

  • il Regno unito è considerato per la UE un “paese terzo” ai fini delle regole di territorialità IVA delle prestazioni di servizio e vice versa;
  • le nozioni generali di applicazione dell’imposta restano pressoché immutate per quanto attiene alle definizioni e principi generali, a meno che in futuro il Regno unito decida di modificarli;
  • la definizione di soggetto passivo ai fini IVA resterà immutata, facendo riferimento a chiunque eserciti un’attività economica;
  • un soggetto che non svolge attività economica ha, salvo specifica deroga, lo status di consumatore finale ai fini IVA;
  • il Regno unito potrebbe, nel medio-lungo termine, modificare le regole di territorialità dei servizi introducendo regole proprie circa la tassazione di specifiche prestazioni;
  • non devono più esser compilati elenchi riepilogativi dei servizi (i.e., Intratstat)
  • i servizi finanziari resi a soggetti stabiliti nel Regno unito danno diritto al recupero dell’IVA assolta sugli acquisti direttamente afferenti tali servizi.