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del tema Brexit

le tappe

23 giugno 2016
Referendum

Circa 17,4 milioni di britannici (il 51,9% dei votanti) si esprimono a favore di un’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

29 marzo 2017
Art.50 Trattato di Lisbona

Theresa May attiva l’articolo 50 del Trattato di Lisbona: l’iter di uscita dall’Ue scatta così ufficialmente. Il divorzio è previsto per il 29 marzo del 2019.

6 luglio 2018
"il Piano"

Theresa May espone il suo piano per una relazione commerciale post Brexit. Mantenere gli scambi industriali e agricoli creando una “zona di libero scambio” con i 27 e un “nuovo modello doganale”.

22 novembre 2018
l'Accordo

Donald Tusk annuncia che l’Ue e il Regno Unito hanno concluso un progetto di accordo sui loro rapporti post Brexit, sotto forma di “dichiarazione politica”. L’accordo di uscita viene approvato il 25 novembre in un summit Ue.

1 febbraio 2020
I negoziati

Iniziano le numerose sessioni di negoziato al fine di arrivare all'accordo definitivo

24 dicembre 2020
Brexit

Annunciato l'accordo definitivo che chiude definitivamente il negoziato




Ultime Notizie

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15/09/2022

Lo Statuto di una società a responsabilità limitata in UK

L'Help Desk Brexit di ICE Londra ha pubblicato una nuova guida dedicata agli argomenti post Brexit. Si tratta delle "Limited" ed è a cura dell’avvocato Caterina Iodice, che qui illustra il modello di Statuto standard previsto dalla normativa britannica per questo tipo di società

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11/07/2022

Diritto al lavoro: nuovi obblighi di controllo

Regno Unito e RIGHT TO WORK CHECKS. Scattano in capo ai datori di lavoro nuovi obblighi di controllo sui lavoratori europei. Nella nuova pubblicazione a cura di ICE Londra vengono spiegati tutti i dettagli e le novità di controlli sul diritto al lavoro di potenziali dipendenti e collaboratori. 

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05/07/2022

Branch o Sussidiaria

Le aziende italiane che vogliano interfacciarsi in maniera integrata nel territorio inglese necessitano di una stabile organizzazione. La scelta ricade tra la registrazione di una branch oppure di una sussidiaria. ICE Londra ha pubblicato il manuale che spiega la materia nei dettagli.

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22/06/2022

UKCA: cambiano le regole

Fino al 31 dicembre 2022 non sarà più necessario rivolgersi ad un "Approved Body Uk" per i beni che abbiano ricevuto la certificazione CE prima della fine del 2022. Rimane in ogni caso l'obbligo di apporre sugli stessi prodotti il marchio UKCA

Approfondimenti

Certificato COI per i Prodotti biologici

Il Regno Unito ha pubblicato un annuncio con il quale informa dell'ulteriore slittamento del termine entro il quale è necessario presentare il certificato Coi (Certificate of Inspection) per i prodotti biologici provenienti dall’UE.

Fino al 31 dicembre 2023 UK e UE regoleranno il commercio dei prodotti biologici secondo un sistema di equivalenza.
A questo link si può consultare la fonte: https://lnkd.in/dZaZG6wQ  .

I controlli sulle importazioni di prodotti UE in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) già introdotti rimangono in vigore.


Aliquote IVA nel Regno Unito

Il sistema VAT nel Regno Unito presenta tre forme di aliquote: la standard rate (20%), la reduced rate (5%) e la zero rate (0%). Nel nuovo tascabile ICE vengono fornite le informazioni necessarie per capire le caratteristiche di questi tassi e sulla loro applicazione in base al bene e/o servizio venduto


Le vendite di beni con valore inferiore a 135 sterline

Dal 1° gennaio 2021, con l’effettiva uscita della Gran Bretagna dall’UE, è entrato in vigore un nuovo trattamento IVA per le spedizioni da tutti i paesi del mondo (quindi anche da quelli UE) il cui valore non supera le 135 sterline. Questa nuova misura sostanzialmente va a sostituire il vecchio “Low Value Consignment Relief” che garantiva un’esenzione sull’IVA ad importazione e dazi doganali sulle spedizioni (dai paesi extra UE) inferiori alle 15 sterline.

La nuova soglia di £135 corrisponde alla soglia per l’esenzione dal dazio doganale: è al netto dell’IVA e fa riferimento al valore dell’intera spedizione (non alle singole merci incluse nel trasporto).

Dal 1° gennaio 2021 sulle vendite a consumatori finali (quindi ad individui o persone giuridiche non registrate per IVA in UK, denominate per semplicità B2C), l’IVA va contabilizzata al punto di vendita (“IVA di fornitura/vendita”) o al punto di importazione (per intenderci al passaggio in dogana, “IVA di importazione”).

Questo comporta una significativa semplificazione delle procedure doganali, ma anche l’obbligo per il venditore di registrarsi IVA in UK, addebitarla in fattura ed adempiere agli obblighi amministrativi della legislazione (deposito e versamento IVA trimestrali, mantenimento di un record in forma digitale). È bene inoltre notare come non ci siano soglie minime di volume d’affari annuo per l’applicazione delle nuove regole per la vendita a distanza verso UK: di conseguenza, se un’azienda italiana decidesse di vendere anche un solo prodotto al di sotto del valore di £ 135 dovrà munirsi di partita IVA UK.

Quanto detto sopra, unitamente ad esempi pratici, è oggetto dell'approfondimento di ICE Londra.


Certificazione ed etichettatura: chiarimenti sull'esportazione di vino in UK

L'Agenzia ICE di Londra ha reso disponibile una GUIDA PER LE VENDITA DEL VINO NEL REGNO UNITO , fornendo anche alcuni aggiornamenti in materia di certificazione ed etichettatura, rilasciati a seguito del raggiungimento dell'accordo tra Unione Europea e Regno Unito.
Rimane sostanzialmente invariato l'assetto precedentemente stabilito, così come delineato nella Guida allegata.
Il certificato  VI-1 non sarà richiesto per i vini importati dall'Unione Europea in Inghilterra, Scozia e Galles fino al 30 giugno 2021. 
Si potrà continuare ad usare il nome e l'indirizzo di un importatore o imbottigliatore situato in Unione Europea, Gran Bretagna o Irlanda del Nord sulle etichette delle bottiglie immesse sul mercato sino al 30 settembre 2022.
Dal 1 ottobre  2022, invece, il vino commercializzato in Gran Bretagna dovrà riportare in etichetta  il nome e l'indirizzo di un importatore o imbottigliatore situato in UK .


Esiti dell' "Italy Industry day"

Il 19 novembre scorso si è tenuto il webinar dal titolo “Italy Industry Day”, organizzato dall’Ambasciata inglese a Roma, di cui desideriamo mettere a disposizione la documentazione. Trattasi di una serie di slides - in inglese - molto complete e dettagliate, riferite ad una vasta gamma di argomenti.

Nel rinviare alla suddetta documentazione, evidenziamo alcuni aspetti:

  • al momento soltanto alcuni porti inglesi dispongono delle strutture adeguate per gestire il flusso di veicoli e merci diretti in UK dall’UE ed è previsto un periodo transitorio fino a luglio 2021 (con uno uno step intermedio al 1° aprile 2021, per prodotti di origine animale e piante), dopo il quale entreranno a pieno regime le norme doganali in relazione alle tipologie di merce; le merci “ordinarie” saranno gestite dall’inizio dell’anno senza particolari problemi; l'accisa sui prodotti soggetti si pagheranno dal 1.1.2021, salvo diverse intese sulla sospensione dei depositi fiscali in UK;
  • GVMS: dal 1 luglio 2021 il vettore dovrà essere munito di GMR - good movement reference – che è un numero composto di 12 cifre alfanumeriche, per ogni veicolo e per ogni trasporto; tale codice contiene tutti i dati sul veicolo/container, merci, ecc.;
  • Transit time: i tempi di transito in dogana sul lato inglese sono stimati in 10 minuti per le merci normali, 15 minuti per le merci deperibili e 30 minuti per le altre merci;
  • Importatori/esportatori italiani nel Regno Unito devono munirsi di codice EORI ed è auspicabile che siano anche Operatori Economici Autorizzati (AEO); ciò faciliterà i controlli doganali per le merci in importi/esport per tutti i soggetti della filiera, incluso i vettori;
  • Le merci in ingresso in UK dovranno essere pre-dichiarate – anche ai fini della sicurezza - e ciò consentirà al veicolo di entrare nel Regno Unito (al di là degli aspetti autorizzativi);
  • Ingresso veicoli in UK: è obbligatoria la procedura per i vettori che intendano entrare nel Kent (KAP);
  • Dazi: il pagamento dovrà avvenire entro 6 mesi;
  • Veicoli vuoti ed imballaggi: si sta ancora discutendo in ambito UE-UK.


Esportazione di beni a duplice uso verso il Regno Unito dal 2021

Con la fine del periodo transitorio, l’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso verso il Regno Unito, prodotti che attualmente vengono movimentati senza obbligo di licenza di esportazione, necessiterà di apposita autorizzazione.
A partire dal 1° gennaio 2021, alle esportazioni con destinazione il Regno Unito si applicherà il Regolamento (CE) n. 428/2009; in particolare, le operazioni aventi per oggetti i beni individuati dall’Allegato I del Regolamento, saranno subordinate all’ottenimento di un'autorizzazione all'esportazione rilasciata dalle autorità comunitarie competenti (in Italia, dal Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale – Autorità Nazionale UAMA). Faranno eccezione i beni che si troveranno, alla suddetta data, già in transito in quanto aventi ancora il carattere di movimenti intra-comunitari.
Per approfondire l'argomento vi rimandiamo alla Notizia VI32017 del sito di Confindustria Vicenza.


Novità prodotti biologici: gli standard da rispettare in GB saranno simili ai corrispondenti europei

Importanti informazioni in merito ai prodotti biologici. Gli standard da rispettare in Gran Bretagna perché un prodotto sia definito organico saranno simili ai corrispondenti europei. 
L'equivalenza tra la regolamentazione britannica ed europea sarà mantenuta per il prossimo anno, pertanto fino al 31 dicembre 2021: qualsiasi prodotto, realizzato e registrato nell’UE nel rispetto delle normative europee continuerà ad essere accettato come biologico in Gran Bretagna.
Per gli OdC (organismi di certificazione di prodotto) dell'UE quanto stabilito implica che, fino al 31 dicembre 2021, non dovranno richiedere un riconoscimento da parte di DEFRA. Dal 1° gennaio 2022, se tale equivalenza delle regolamentazioni sui prodotti biologici non sarà mantenuta, potrebbe essere richiesto il riconoscimento individuale degli OdC dell'UE da parte del DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs). 


Novità per l'etichettatura di vino, alcolici e superalcolici

Le bevande alcoliche potranno continuare ad essere esportate verso la Gran Bretagna senza alcuna modifica, fino al 30 settembre 2022. il Ministero per l'Ambiente, l'Alimentazione e le Politiche agricole britannico ha annunciato che entrerà in vigore "il periodo di grazia" e, quindi, vi sarà tempo sino al 30 settembre 2022 per adeguarsi alle nuove regolamentazioni in materia di etichettatura.
 
GRAN BRETAGNA - EUROPA
Stando a quanto annunciato, vino, alcolici e bevande superalcoliche, attualmente venduti in UK e recanti l’indirizzo di un FBO ( Food Business Operator) non dovranno essere aggiornati sino al 30 settembre 2022. Quanto esportato in Gran Bretagna potrà recare un indirizzo di un FBO che sia EU, GB o NI sino a settembre 2022.
Ciò, però, al contrario non accadrà in Europa, per cui dal 1 gennaio 2021 non potranno più circolare etichette recanti l’indirizzo di un FBO britannico, a meno che non venga istituito un periodo transitorio anche in EU.
Dal 1 ottobre 2022, poi, sarà OBBLIGATORIA la sola indicazione di un FBO o di un importatore con sede in Gran Bretagna.
 
IRLANDA DEL NORD
Diversa la questione per l'Irlanda del Nord. Quanto sopra indicato, infatti, varrà esclusivamente per il mercato britannico: in Irlanda del Nord le etichette dovranno recare un indirizzo europeo o locale.
 
Tutti i dettagli sono consultabili nel sito del governo britannico


Autotrasporto merci internazionale: in Regno Unito. sospesa per un anno la tassa uso infrastrutture da parte dei mezzi pesanti

A partire dal 1° agosto 2020 il Regno Unito provvederà a sospendere per un anno la HGV Levy , la tassa prevista per i veicoli pesanti di massa pari o superiore a 12 t. per l’utilizzo della rete viaria locale.
La sospensione avrà validità dal 1° agosto 2020 fino al 31 luglio 2021 e verrà applicata sia ai veicoli immatricolati nel Regno Unito, che in altri Paesi.


PRONTA LA BOZZA DELL’ACCORDO PER LA NUOVA PARTNERSHIP TRA UNIONE EUROPEA E REGNO UNITO

Il 18 marzo la Task Force della Commissione Europea per la le relazioni con il Regno Unito (UKTF) ha diramato la bozza di Accordo che - se approvata formalmente - regolerà i rapporti tra le due parti dal gennaio 2021.
Il documento si propone di disciplinare tutti i diversi profili del nuovo rapporto che, almeno nelle intenzioni, potrà rappresentare un modello del tutto innovativo di integrazione, ben oltre gli usuali parametri degli accordi bilaterali finora noti.
Alleghiamo file della bozza.


IL GOVERNO UK METTE A DISPOSIZIONE UNA LISTA DI AGENTI E CORRIERI PER LE DICHIARAZIONI DOGANALI DAL 1° GENNAIO 2020

Informiamo che il Governo britannico mette a disposizione un elenco di agenti doganali e corrieri espressi che potranno assistere le aziende nel presentare dichiarazioni doganali dal 1 ° gennaio 2021.
La lista comprende agenti doganali e broker, spedizionieri, compagnie di navigazione, operatori di pacchi veloci, ed agenti specializzati per settore (come ad esempio alimenti freschi o prodotti farmaceutici).
Per consultare la lista e reperire maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito GOV.UK al seguente link.


Coronavirus (COVID-19): guida per le imprese del Regno Unito che commerciano a livello internazionale - Aggiornata al 27 marzo 2020

Si allega la Guida pubblicata dal Governo britannico durante l'emergenza Covid-19 a supporto delle imprese del Regno Unito che commerciano a livello internazionale.


Brexit e operatività del GDPR - trattamento dei dati personali.

Si ricorda che al termine del periodo transitorio (31 dicembre 2020), i trasferimenti di dati personali verso il Regno Unito dovranno seguire le regole di cui al Capo V del GDPR.
Quindi, salva l’adozione da parte della Commissione Europea di una decisione di adeguatezza, i trasferimenti dei dati personali verso l’UK potranno basarsi solo sui seguenti strumenti: clausole contrattuali tipo; clausole contrattuali ad hoc; norme vincolanti d'impresa; codici di condotta; meccanismi di certificazione.
Inoltre, in assenza di tali strumenti, ai fini del trasferimento dei dati in UK, sarà possibile fare ricorso alle condizioni di cui all’art. 49 del GDPR (tra cui, il consenso espresso dell’interessato ovvero il trasferimento necessario a eseguire un contratto tra titolare e interessato ovvero ad adottare misure precontrattuali richieste dallo stesso interessato).

Per maggiori informazioni in merito, vi invitiamo a prendere visione della nota pubblicata sul sito del Garante per la Privacy .


Post Brexit: relazioni future UK -UE

Pubblichiamo una nota di approfondimento di Confindustria , che analizza anche i possibili scenari in termini di movimentazione delle merci con un accordo di libero scambio.


Brexit, impatto soft sugli scambi

Pubblichiamo un comunicato della Agenzia delle Dogane che evidenzia come fino al 31 dicembre 2020 non ci saranno modifiche in ambito fiscale e doganale negli scambi commerciali tra UE e UK.
Solo tale data, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. L’interscambio di merci tra UK e UE verrà, a quel punto, considerato commercio con un Paese terzo.
Il periodo transitorio consentirà alle parti di stabilire un accordo sulle relazioni future, inclusa un’intesa commerciale che, come previsto dalla Dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni, si baserà sull'impegno comune da parte dell'UE e del Regno Unito a negoziare un accordo di libero scambio.


Brexit alle porte: e ora cosa succede?

Pubblichiamo un documento dell'IFG (INSTITUTE FOR GOVERNMENT) che esamina i principali compiti che il governo britannico dovrà affrontare e le decisioni chiave che dovrà prendere durante il periodo di transizione. Una fase che avrà una portata ampia e riguarderà le relazioni economiche e la cooperazione in materia di sicurezza e condivisione dati.
I negoziati con l'UE sono solo uno degli aspetti che il Regno Unito dovrà affrontare durante il 2020. Ci sono anche l'accordo di recesso da ratificare, compreso il protocollo dell'Irlanda del Nord e l'attuazione delle decisioni prese per il futuro del UK fuori dall'UE, che comporta ovviamente anche stabilire nuove funzioni e politiche governative, nonché definire ruoli e responsabilità di organismi pubblici sia nuovi che già esistenti.


Linee Guida per gli scambi commerciali in caso di HARD BREXIT

Il permanere del clima di incertezza circa l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, senza un accordo di recesso (no-deal), rende sempre più urgente l’interesse degli operatori economici ad acquisire informazioni per una corretta gestione degli scambi commerciali con i propri partner UK in caso di Hard BREXIT. E ciò soprattutto per le problematiche di carattere doganale e fiscale.
Si rende noto che è ora disponibile sul sito web della Commissione Europea la versione in italiano della “Nota di orientamento sul recesso del Regno Unito e questioni connesse alle dogane in caso di mancato accordo” dell’11 marzo 2019.
Unitamente alla nota si possono trovare anche due documenti integrativi (uno sul transito e uno sull'esportazione ), che alleghiamo, e che forniscono interessanti esempi pratici ai fini della corretta applicazione delle disposizioni unionali in materia di transito e di esportazione agli scambi commerciali UE/UK, che dovessero verificarsi “a cavallo” della data di recesso del Regno Unito.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai siti dell'Unione, https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it e https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxude, nonché al sito istituzionale della Agenzia delle Dogane e Monopoli (www.adm.gov.it. sezione InfoBrexit) per i documenti in lingua italiana.


Procedure doganali in caso di no deal

Alleghiamo il documento predisposto dal Department for Exiting the European Union del governo britannico, tradotto dall’Ufficio Ice di Londra, contenente informazioni di carattere strettamente operativo sulle procedure doganali che dovranno essere espletate dalle aziende che esportano nel Regno Unito, nel caso di un’uscita dall’UE senza accordo.
Il documento è redatto sotto forma di domanda e risposta e approfondisce le procedure relative ai diversi regimi doganali e i cambiamenti che interverranno in termini di documentazione e controlli previsti, oltre a dedicare una parte specifica all’importazione di beni alimentari.


"Get ready for Brexit". Il governo inglese pubblica il suo "prontuario" per privati e aziende.

Benché in UK a regnare in questi giorni sia la confusione, il Governo inglese ha pubblicato sul proprio sito la sezione "Get Ready for Brexit" (https://www.gov.uk/brexit) per fornire informazioni su come prepararsi all’uscita dall’Unione europea. Sulla base delle indicazioni inserite, il sito genererà un profilo e una sorta di vademecum personalizzato.


Avvisi sui preparativi della Commissione Europea

La Brexit potrebbe avere molte altre implicazioni per le imprese dell’UE a 27: basti pensare alle norme per le aziende registrate esclusivamente nel Regno Unito ma che operano nell’UE a 27, alla conformità dei prodotti immessi nel mercato dell’UE, alla scelta dei revisori contabili, all’assegnazione della competenza giurisdizionale nei contratti e al riconoscimento delle qualifiche professionali. Gli avvisi sui preparativi della Commissione europea. orientano l'operatore nell'individuare i cambiamenti che possano interessare l'attività dell' impresa.


Come prepararsi alla Brexit: guida doganale per le imprese

Link al documento


Elenco di controllo per l'uscita del Regno Unito dall'UE

Link al documento


Sette cose che le imprese della UE a 27 devono sapere per prepararsi alla Brexit

Link al documento


Brexit - Accordo di recesso e dichiarazione politica sulle future relazioni tra Regno Unito e Unione europea (Confindustria – Novembre 2018).

Il documento fornisce una analisi dei principali contenuti dell’accordo di recesso e della dichiarazione politica sulle future relazioni tra UE e Regno Unito, individuando anche le aree di maggiore impatto di uno scenario di recesso senza accordo.


Brexit - Aspetti doganali e commerciali (Confindustria – Novembre 2018).

Il documento cerca di prefigurare il futuro quadro normativo e tecnico entro il quale potrebbero svolgersi gli scambi con il Regno Unito dopo il recesso dalla UE, con particolare riferimento ai regimi e le procedure doganali.


Linee guida sulle movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso il Regno Unito (Agenzia delle Dogane, 22 febbraio 2019)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli analizza la movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa , da e verso il Regno Unito, che subirà una repentina modifica delle formalità procedurali. Una volta verificatasi la Brexit, infatti, per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, dovranno essere applicati i regimi doganali di esportazione ed importazione.


Prepararsi al recesso senza accordo del Regno Unito dall’UE il 29 marzo 2019 (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Febbraio 2019)

L'analisi affronta le possibili conseguenze di un recesso senza accordo in molti settori, tra i quali: trasporti, prodotti alimentari, prodotti industriali e sostanze chimiche, appalti pubblici, protezione della proprietà intellettuale, requisiti sanitari e fitosanitari.


Uscita del Regno Unito dall’Unione europea – Hard BREXIT – Possibili ripercussioni doganali. (Agenzia delle Dogane, 26 febbraio 2019)

Il documento affronta, nell’ipotesi di un recesso del Regno Unito senza accordo, le ripercussioni sugli scambi commerciali dal punto di vista fiscale IVA, dell’applicazione delle disposizioni doganali (comprese le conseguenze sulla determinazione dell'origine preferenziale in presenza di prodotti di origine Regno Unito), nonché le conseguenze sui viaggiatori.


Uscita del Regno Unito dall’Unione Europea – possibili ripercussioni doganali di un recesso senza accordo – cd hard brexit (Agenzia delle Dogane, 16 gennaio 2019

La circolare dell’Agenzia individua alcune aree di tematica doganale sulle quali si manifesteranno gli effetti di una “hard brexit”, dall’applicazione dei dazi (con conseguente necessità di una precisa classificazione delle merci), alla determinazione dell’origine delle merci contenenti materiali/componenti britannici, alla validità di alcune autorizzazioni e procedure doganali.


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