Le vendite di beni con valore inferiore a 135 sterline
Dal 1° gennaio 2021, con l’effettiva uscita della Gran Bretagna dall’UE, è entrato in vigore un nuovo trattamento IVA per le spedizioni da tutti i paesi del mondo (quindi anche da quelli UE) il cui valore non supera le 135 sterline. Questa nuova misura sostanzialmente va a sostituire il vecchio “Low Value Consignment Relief” che garantiva un’esenzione sull’IVA ad importazione e dazi doganali sulle spedizioni (dai paesi extra UE) inferiori alle 15 sterline.
La nuova soglia di £135 corrisponde alla soglia per l’esenzione dal dazio doganale: è al netto dell’IVA e fa riferimento al valore dell’intera spedizione (non alle singole merci incluse nel trasporto).
Dal 1° gennaio 2021 sulle vendite a consumatori finali (quindi ad individui o persone giuridiche non registrate per IVA in UK, denominate per semplicità B2C), l’IVA va contabilizzata al punto di vendita (“IVA di fornitura/vendita”) o al punto di importazione (per intenderci al passaggio in dogana, “IVA di importazione”).
Questo comporta una significativa semplificazione delle procedure doganali, ma anche l’obbligo per il venditore di registrarsi IVA in UK, addebitarla in fattura ed adempiere agli obblighi amministrativi della legislazione (deposito e versamento IVA trimestrali, mantenimento di un record in forma digitale). È bene inoltre notare come non ci siano soglie minime di volume d’affari annuo per l’applicazione delle nuove regole per la vendita a distanza verso UK: di conseguenza, se un’azienda italiana decidesse di vendere anche un solo prodotto al di sotto del valore di £ 135 dovrà munirsi di partita IVA UK.
Quanto detto sopra, unitamente ad esempi pratici, è oggetto dell'approfondimento di ICE Londra.