Circa 17,4 milioni di britannici (il 51,9% dei votanti) si esprimono a favore di un’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.
Theresa May attiva l’articolo 50 del Trattato di Lisbona: l’iter di uscita dall’Ue scatta così ufficialmente. Il divorzio è previsto per il 29 marzo del 2019.
Theresa May espone il suo piano per una relazione commerciale post Brexit. Mantenere gli scambi industriali e agricoli creando una “zona di libero scambio” con i 27 e un “nuovo modello doganale”.
Donald Tusk annuncia che l’Ue e il Regno Unito hanno concluso un progetto di accordo sui loro rapporti post Brexit, sotto forma di “dichiarazione politica”. L’accordo di uscita viene approvato il 25 novembre in un summit Ue.
Iniziano le numerose sessioni di negoziato al fine di arrivare all'accordo definitivo
Annunciato l'accordo definitivo che chiude definitivamente il negoziato
09/04/2021
Sesto appuntamento della rubrica dei venerdì ICE "Gli ospiti del Desk": questa settimana con Marco Frulio si esaminano le regole sulla territorialità dei servizi a seguito della Brexit.
31/03/2021
Tra i quaderni dedicati alle novità commerciali introdotte da Brexit, l’Help Desk dell’ICE Londra ha ora inserito una pubblicazione dedicata agli esportatori italiani di vini e liquori.
26/03/2021
Incontro on-line alle ore 11:00, promosso da Anita, con la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili
22/03/2021
Giovedì 25 marzo alle ore 11:00 italiane sarà online l'appuntamento "Living, working and studying in the UK after Brexit", promosso dall'Ambasciata italiana a Londra.
L'Agenzia ICE di Londra ha reso disponibile una GUIDA PER LE VENDITA DEL VINO NEL REGNO UNITO , fornendo anche alcuni aggiornamenti in materia di certificazione ed etichettatura, rilasciati a seguito del raggiungimento dell'accordo tra Unione Europea e Regno Unito. Rimane sostanzialmente invariato l'assetto precedentemente stabilito, così come delineato nella Guida allegata. Il certificato VI-1 non sarà richiesto per i vini importati dall'Unione Europea in Inghilterra, Scozia e Galles fino al 30 giugno 2021. Si potrà continuare ad usare il nome e l'indirizzo di un importatore o imbottigliatore situato in Unione Europea, Gran Bretagna o Irlanda del Nord sulle etichette delle bottiglie immesse sul mercato sino al 30 settembre 2022. Dal 1 ottobre 2022, invece, il vino commercializzato in Gran Bretagna dovrà riportare in etichetta il nome e l'indirizzo di un importatore o imbottigliatore situato in UK .
Il 19 novembre scorso si è tenuto il webinar dal titolo “Italy Industry Day”, organizzato dall’Ambasciata inglese a Roma, di cui desideriamo mettere a disposizione la documentazione. Trattasi di una serie di slides - in inglese - molto complete e dettagliate, riferite ad una vasta gamma di argomenti.
Nel rinviare alla suddetta documentazione, evidenziamo alcuni aspetti:
Con la fine del periodo transitorio, l’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso verso il Regno Unito, prodotti che attualmente vengono movimentati senza obbligo di licenza di esportazione, necessiterà di apposita autorizzazione. A partire dal 1° gennaio 2021, alle esportazioni con destinazione il Regno Unito si applicherà il Regolamento (CE) n. 428/2009; in particolare, le operazioni aventi per oggetti i beni individuati dall’Allegato I del Regolamento, saranno subordinate all’ottenimento di un'autorizzazione all'esportazione rilasciata dalle autorità comunitarie competenti (in Italia, dal Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale – Autorità Nazionale UAMA). Faranno eccezione i beni che si troveranno, alla suddetta data, già in transito in quanto aventi ancora il carattere di movimenti intra-comunitari. Per approfondire l'argomento vi rimandiamo alla Notizia VI32017 del sito di Confindustria Vicenza.
Importanti informazioni in merito ai prodotti biologici. Gli standard da rispettare in Gran Bretagna perché un prodotto sia definito organico saranno simili ai corrispondenti europei. L'equivalenza tra la regolamentazione britannica ed europea sarà mantenuta per il prossimo anno, pertanto fino al 31 dicembre 2021: qualsiasi prodotto, realizzato e registrato nell’UE nel rispetto delle normative europee continuerà ad essere accettato come biologico in Gran Bretagna. Per gli OdC (organismi di certificazione di prodotto) dell'UE quanto stabilito implica che, fino al 31 dicembre 2021, non dovranno richiedere un riconoscimento da parte di DEFRA. Dal 1° gennaio 2022, se tale equivalenza delle regolamentazioni sui prodotti biologici non sarà mantenuta, potrebbe essere richiesto il riconoscimento individuale degli OdC dell'UE da parte del DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs).
Le bevande alcoliche potranno continuare ad essere esportate verso la Gran Bretagna senza alcuna modifica, fino al 30 settembre 2022. il Ministero per l'Ambiente, l'Alimentazione e le Politiche agricole britannico ha annunciato che entrerà in vigore "il periodo di grazia" e, quindi, vi sarà tempo sino al 30 settembre 2022 per adeguarsi alle nuove regolamentazioni in materia di etichettatura. GRAN BRETAGNA - EUROPA Stando a quanto annunciato, vino, alcolici e bevande superalcoliche, attualmente venduti in UK e recanti l’indirizzo di un FBO ( Food Business Operator) non dovranno essere aggiornati sino al 30 settembre 2022. Quanto esportato in Gran Bretagna potrà recare un indirizzo di un FBO che sia EU, GB o NI sino a settembre 2022. Ciò, però, al contrario non accadrà in Europa, per cui dal 1 gennaio 2021 non potranno più circolare etichette recanti l’indirizzo di un FBO britannico, a meno che non venga istituito un periodo transitorio anche in EU. Dal 1 ottobre 2022, poi, sarà OBBLIGATORIA la sola indicazione di un FBO o di un importatore con sede in Gran Bretagna. IRLANDA DEL NORD Diversa la questione per l'Irlanda del Nord. Quanto sopra indicato, infatti, varrà esclusivamente per il mercato britannico: in Irlanda del Nord le etichette dovranno recare un indirizzo europeo o locale. Tutti i dettagli sono consultabili nel sito del governo britannico
A partire dal 1° agosto 2020 il Regno Unito provvederà a sospendere per un anno la HGV Levy , la tassa prevista per i veicoli pesanti di massa pari o superiore a 12 t. per l’utilizzo della rete viaria locale. La sospensione avrà validità dal 1° agosto 2020 fino al 31 luglio 2021 e verrà applicata sia ai veicoli immatricolati nel Regno Unito, che in altri Paesi.
Il 18 marzo la Task Force della Commissione Europea per la le relazioni con il Regno Unito (UKTF) ha diramato la bozza di Accordo che - se approvata formalmente - regolerà i rapporti tra le due parti dal gennaio 2021. Il documento si propone di disciplinare tutti i diversi profili del nuovo rapporto che, almeno nelle intenzioni, potrà rappresentare un modello del tutto innovativo di integrazione, ben oltre gli usuali parametri degli accordi bilaterali finora noti. Alleghiamo file della bozza.
Informiamo che il Governo britannico mette a disposizione un elenco di agenti doganali e corrieri espressi che potranno assistere le aziende nel presentare dichiarazioni doganali dal 1 ° gennaio 2021. La lista comprende agenti doganali e broker, spedizionieri, compagnie di navigazione, operatori di pacchi veloci, ed agenti specializzati per settore (come ad esempio alimenti freschi o prodotti farmaceutici). Per consultare la lista e reperire maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito GOV.UK al seguente link.
Si allega la Guida pubblicata dal Governo britannico durante l'emergenza Covid-19 a supporto delle imprese del Regno Unito che commerciano a livello internazionale.
Si ricorda che al termine del periodo transitorio (31 dicembre 2020), i trasferimenti di dati personali verso il Regno Unito dovranno seguire le regole di cui al Capo V del GDPR. Quindi, salva l’adozione da parte della Commissione Europea di una decisione di adeguatezza, i trasferimenti dei dati personali verso l’UK potranno basarsi solo sui seguenti strumenti: clausole contrattuali tipo; clausole contrattuali ad hoc; norme vincolanti d'impresa; codici di condotta; meccanismi di certificazione. Inoltre, in assenza di tali strumenti, ai fini del trasferimento dei dati in UK, sarà possibile fare ricorso alle condizioni di cui all’art. 49 del GDPR (tra cui, il consenso espresso dell’interessato ovvero il trasferimento necessario a eseguire un contratto tra titolare e interessato ovvero ad adottare misure precontrattuali richieste dallo stesso interessato). Per maggiori informazioni in merito, vi invitiamo a prendere visione della nota pubblicata sul sito del Garante per la Privacy .
Pubblichiamo una nota di approfondimento di Confindustria , che analizza anche i possibili scenari in termini di movimentazione delle merci con un accordo di libero scambio.
Pubblichiamo un comunicato della Agenzia delle Dogane che evidenzia come fino al 31 dicembre 2020 non ci saranno modifiche in ambito fiscale e doganale negli scambi commerciali tra UE e UK. Solo tale data, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. L’interscambio di merci tra UK e UE verrà, a quel punto, considerato commercio con un Paese terzo. Il periodo transitorio consentirà alle parti di stabilire un accordo sulle relazioni future, inclusa un’intesa commerciale che, come previsto dalla Dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni, si baserà sull'impegno comune da parte dell'UE e del Regno Unito a negoziare un accordo di libero scambio.
Pubblichiamo un documento dell'IFG (INSTITUTE FOR GOVERNMENT) che esamina i principali compiti che il governo britannico dovrà affrontare e le decisioni chiave che dovrà prendere durante il periodo di transizione. Una fase che avrà una portata ampia e riguarderà le relazioni economiche e la cooperazione in materia di sicurezza e condivisione dati. I negoziati con l'UE sono solo uno degli aspetti che il Regno Unito dovrà affrontare durante il 2020. Ci sono anche l'accordo di recesso da ratificare, compreso il protocollo dell'Irlanda del Nord e l'attuazione delle decisioni prese per il futuro del UK fuori dall'UE, che comporta ovviamente anche stabilire nuove funzioni e politiche governative, nonché definire ruoli e responsabilità di organismi pubblici sia nuovi che già esistenti.
Il permanere del clima di incertezza circa l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, senza un accordo di recesso (no-deal), rende sempre più urgente l’interesse degli operatori economici ad acquisire informazioni per una corretta gestione degli scambi commerciali con i propri partner UK in caso di Hard BREXIT. E ciò soprattutto per le problematiche di carattere doganale e fiscale. Si rende noto che è ora disponibile sul sito web della Commissione Europea la versione in italiano della “Nota di orientamento sul recesso del Regno Unito e questioni connesse alle dogane in caso di mancato accordo” dell’11 marzo 2019. Unitamente alla nota si possono trovare anche due documenti integrativi (uno sul transito e uno sull'esportazione ), che alleghiamo, e che forniscono interessanti esempi pratici ai fini della corretta applicazione delle disposizioni unionali in materia di transito e di esportazione agli scambi commerciali UE/UK, che dovessero verificarsi “a cavallo” della data di recesso del Regno Unito. Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai siti dell'Unione, https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it e https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxude, nonché al sito istituzionale della Agenzia delle Dogane e Monopoli (www.adm.gov.it. sezione InfoBrexit) per i documenti in lingua italiana.
Alleghiamo il documento predisposto dal Department for Exiting the European Union del governo britannico, tradotto dall’Ufficio Ice di Londra, contenente informazioni di carattere strettamente operativo sulle procedure doganali che dovranno essere espletate dalle aziende che esportano nel Regno Unito, nel caso di un’uscita dall’UE senza accordo. Il documento è redatto sotto forma di domanda e risposta e approfondisce le procedure relative ai diversi regimi doganali e i cambiamenti che interverranno in termini di documentazione e controlli previsti, oltre a dedicare una parte specifica all’importazione di beni alimentari.
Benché in UK a regnare in questi giorni sia la confusione, il Governo inglese ha pubblicato sul proprio sito la sezione "Get Ready for Brexit" (https://www.gov.uk/brexit) per fornire informazioni su come prepararsi all’uscita dall’Unione europea. Sulla base delle indicazioni inserite, il sito genererà un profilo e una sorta di vademecum personalizzato.
La Brexit potrebbe avere molte altre implicazioni per le imprese dell’UE a 27: basti pensare alle norme per le aziende registrate esclusivamente nel Regno Unito ma che operano nell’UE a 27, alla conformità dei prodotti immessi nel mercato dell’UE, alla scelta dei revisori contabili, all’assegnazione della competenza giurisdizionale nei contratti e al riconoscimento delle qualifiche professionali. Gli avvisi sui preparativi della Commissione europea. orientano l'operatore nell'individuare i cambiamenti che possano interessare l'attività dell' impresa.
Link al documento
Il documento fornisce una analisi dei principali contenuti dell’accordo di recesso e della dichiarazione politica sulle future relazioni tra UE e Regno Unito, individuando anche le aree di maggiore impatto di uno scenario di recesso senza accordo.
Il documento cerca di prefigurare il futuro quadro normativo e tecnico entro il quale potrebbero svolgersi gli scambi con il Regno Unito dopo il recesso dalla UE, con particolare riferimento ai regimi e le procedure doganali.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli analizza la movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa , da e verso il Regno Unito, che subirà una repentina modifica delle formalità procedurali. Una volta verificatasi la Brexit, infatti, per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, dovranno essere applicati i regimi doganali di esportazione ed importazione.
L'analisi affronta le possibili conseguenze di un recesso senza accordo in molti settori, tra i quali: trasporti, prodotti alimentari, prodotti industriali e sostanze chimiche, appalti pubblici, protezione della proprietà intellettuale, requisiti sanitari e fitosanitari.
Il documento affronta, nell’ipotesi di un recesso del Regno Unito senza accordo, le ripercussioni sugli scambi commerciali dal punto di vista fiscale IVA, dell’applicazione delle disposizioni doganali (comprese le conseguenze sulla determinazione dell'origine preferenziale in presenza di prodotti di origine Regno Unito), nonché le conseguenze sui viaggiatori.
La circolare dell’Agenzia individua alcune aree di tematica doganale sulle quali si manifesteranno gli effetti di una “hard brexit”, dall’applicazione dei dazi (con conseguente necessità di una precisa classificazione delle merci), alla determinazione dell’origine delle merci contenenti materiali/componenti britannici, alla validità di alcune autorizzazioni e procedure doganali.
Area Mercati Esteri | Confindustria Vicenza
estero@confindustria.vicenza.it
0444 232500
I dati personali della scheda verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori di Confindustria Vicenza, contitolari del trattamento, esclusivamente per la gestione della richiesta di informazioni nell’ambito del servizio “SOS Brexit”. I dati verranno conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle richieste formulate. L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE) 2016/679 tra i diritti di accesso, di rettifica, aggiornamento e cancellazione, inviando un messaggio all’indirizzo privacy-aiv@confindustria.vicenza.it. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO) sono: dpo-aiv@confindustria.vicenza.it